Amministrazione trasparente

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Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) definisce l'obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "Amministrazione Trasparente", i dati, le informazioni ed i documenti che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'impegno alla trasparenza concorre quindi alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Selezione del personale

Performance

In questa sezione non sono presenti dati da pubblicare.

Enti controllati

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Attività e procedimenti

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Provvedimenti

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Controlli sulle imprese

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Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici


Art.. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
 
L’ente non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi




Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull`amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti dell'amministrazione

Opere pubbliche

Informazioni ambientali

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